IL PASTICCIACCIO
DDL SICUREZZA
LA LETTERA DI NAPOLITANO, “PERPLESSO” SUL DDL SICUREZZA
ROMA – Nella lettera di cinque pagine inviata al governo e, per conoscenza, ai presidenti delle Camere, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano punta l’indice con chiarezza contro le “rilevanti criticità” della legge sulla sicurezza, che pure promulga, afferma, per non sospendere norme che rafforzano il contrasto alla criminalità organizzata. “Il presidente della Repubblica – si legge nella lettera di Napolitano – non può restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità che un provvedimento di rilevante complessità e evidente delicatezza solleva, per taluni aspetti, specie sul piano giuridico”. In particolare, il Capo dello Stato chiede di “riflettere” sul reato di clandestinità e sul via libera alle ronde, delle quali chiede che vengano almeno definiti subito limiti e compiti.
“Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme – ampiamente condivise in sede parlamentare – che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalità organizzata sia intervenendo sul trattamento penitenziario da riservare ai detenuti più pericolosi sia introducendo più efficaci controlli e sanzioni per le condotte di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni e nella economia legale – precisa Napolitano, confermando quanto anticipato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano. – Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessità e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me suscitato”.
Provvedimento disomogeneo. Il presidente ricorda che questo provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal governo in Senato il 3 giugno 2008, e che “dal carattere così generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la disomogeneità e la estemporaneità di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo”.
Le due norme contestate. Due sono le norme che il Capo dello Stato critica in modo particolare, sia nella sostanza che nella formulazione: quella che introduce il reato di immigrazione clandestina e quella sulle ronde. Per quanto riguarda la prima, Napolitano fa notare che il nuovo reato “punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma è perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo Stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili. In particolare, suscita in me forti perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da “giustificato motivo”".
Non più punibile il rientro dopo espulsione. Ma c’è di più: “Le modifiche apportate dall’Art. 1 comma 22 let. m. in materia di espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano – a ragione di un difettoso coordinamento normativo – il contraddittorio e paradossale effetto di non rendere più punibile (o al più punibile solo con una ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la reclusione da 1 a 5 anni”. Dunque una norma profondamente incoerente con tutte le altre disposizioni in materia.
Incoerenza con sistema sanzionatorio. Ma i rilievi si spingono anche alle sanzioni previste e alle loro modalità di applicazione: “L’attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla commissione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un “sottosistema” sanzionatorio non coerente con i principi generali dell’ordinamento e meno garantistica di quello previsto per delitto di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del Tribunale. Per il nuovo reato la pena inflitto non può essere condizionalmente sospesa o “patteggiata”, mentre la eventuale condanna non può essere appellata”.
Ronde: stabilire subito le competenze. Questi invece i rilievi sull’istituzione delle ronde: “Essendo affidata non alla legge ma a un successivo decreto del ministro dell’Interno la determinazione degli ‘ambiti operativi’ di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito. Da ciò dipenderà la riduzione al minimo di allarmi e tensioni nell’applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo dell’aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.”.
Vietare l’uso dello spray al peperoncino. Quali strumenti utilizzeranno infine queste ‘ronde’, si chiede ancora il presidente della Repubblica? “Anche in rapporto alla innovazione sancita nei commi 40-44 dell’art. 3, va considerato il comma 32 dello stesso articolo secondo il quale – scrive sempre Napolitano – spetterà al ministro dell’Interno stabilire “le caratteristiche tecniche degli strumenti di difesa”, con particolare riferimento alla nebulizzazione di un determinato principio attivo naturale, ovvero all’uso di uno spray al peperoncino. Il rischio da scongiurare è che si favorisca la delinquenza di strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui al comma 40, debbano essere formate da “cittadini non armati”. Peraltro è da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell’art. 4 della legge 110/1975″.
La Repubblica
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15/07/09: NAPOLITANO FIRMA IL DDL SICUREZZA
Il Presidente Napolitano promulga la legge sulla sicurezza. L’insieme del provvedimento suscita perplessità e preoccupazioni.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato la legge recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” ritenendo di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme, ampiamente condivise in sede parlamentare, volte ad assicurare un più efficace contrasto – anche sul piano patrimoniale e delle infiltrazioni nel sistema economico – delle diverse forme di criminalità organizzata.
Suscita peraltro perplessità e preoccupazioni l’insieme del provvedimento che, ampliatosi in modo rilevante nel corso dell’iter parlamentare, risulta ad un attento esame contenere numerose norme tra loro eterogenee, non poche delle quali prive dei necessari requisiti di organicità e sistematicità; in particolare si rileva la presenza nel testo di specifiche disposizioni di dubbia coerenza con i principi generali dell’ordinamento e del sistema penale vigente.
Su tali criticità il Presidente Napolitano ha ritenuto pertanto di richiamare l’attenzione del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’interno e della giustizia per le iniziative che riterranno di assumere, anche alla luce dei problemi che può comportare l’applicazione del provvedimento in alcune sue parti.
La lettera, ampiamente argomentata, è stata inviata, per conoscenza, anche ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Presidenza della Repubblica
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DDL APARTHEID E MEDICI SPIA
Salvatore Geraci, medico, presidente della Società italiana della medicina dell’immigrazione, sull’Unità di oggi parla del ddl sicurezza.
«La novità più grave è l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolari che obbliga alla delazione tutti coloro che sono incaricati di un pubblico servizio. Nella sanità è in vigore, a questo punto, una doppia norma. Anche in seguito alla mobilitazione che vi è stata viene mantenuto il divieto di segnalazione (testo unico del 1988), ma, al tempo stesso, l’introduzione del reato obbliga chi lavora nel pubblico impiego (medici, infermieri, amministrativi…), chi “viene a conoscenza”, a denunciare. Le due norme si sovrappongono, si crea un conflitto. Molti costituzionalisti sostengono che prevale il divieto di segnalare e quindi il diritto di curare sancito dall’articolo 32 della Costituzione ».
«In alcuni grandi ospedali, soprattutto nel nord, l’afflusso di stranieri è già diminuito. Dovrebbero essere approvate circolari esplicative. Il Ddl introduce confusione nelle corsie degli ospedali. Di questo non avevamo bisogno. Alcuni senatori, anche del Pdl, erano pronti a presentare emendamenti, la fiducia ha spiazzato tutti. Alcune Regioni prenderanno l’iniziativa e cercheranno di ridurre la confusione».
TONI FONTANA
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CON IL “DECRETO SICUREZZA” LA DEMAGOGIA DELLE RONDE
IL MATTINO DI PADOVA 3 LUGLIO 2009
Il cosiddetto «decreto sicurezza » è stato approvato definitivamente. I ripetuti voti di fiducia chiesti dal governo, con il Pdl perennemente sotto scacco del pensiero unico della Lega, che ha salutato entusiasticamente il varo del provvedimento, hanno impedito la modifica dei punti più controversi. Anche se, strada facendo, sono state eliminate norme come quelle relative ai medici e ai presidi-spia, che andavano a violare palesemente i diritti universali dell’uomo. Diventa, così, legge dello Stato un provvedimento che prevede, tra l’altro, il reato di immigrazione clandestina e l’istituzionalizzazione delle ronde. Con l’introduzione del primo, si punisce penalmente una condizione personale, quella di migrante, anziché la lesione di beni costituzionalmente protetti. Oltretutto sovrapponendosi al meccanismo, già previsto, dell’espulsione per via amministrativa. Ennesimo tassello di quel «diritto penale del nemico» che ora ha come bersaglio anche l’immigrazione. Una misura destinata a incidere fortemente anche sulla macchina della giustizia, già imballata per altre, note, ragioni. Si pensi alla paralisi cui vanno incontro gli uffici giudiziari, che dovranno occuparsi del nuovo reato. I giudici di pace dovranno limitarsi a infliggere un’ammenda e non una pena detentiva, scongiurata dalle molte ed evidenti obiezioni in merito. A dimostrazione che, pur di varare una legge dallo scarso effetto deterrente ma destinata a cavalcare e alimentare le paure degli italiani, la maggioranza non si è curata di intaccare alcuni principi fondamentali del diritto. Anche il prolungamento della detenzione nel Cie a sei mesi somiglia molto a una forma di carcerazione preventiva più che a una misura di identificazione finalizzata all’espulsione. L’altro punto chiave è la questione ronde. Nonostante i paletti messi al loro impiego, è prevedibile la proliferazione di più o meno occulte milizie di partiti in pettorina, orientate a individuare negli immigrati una nuova «classe pericolosa» da sorvegliare e punire. Con tutti gli usi e abusi del caso. Tanto più in quelle aree del Paese dove le amministrazioni locali comprendono forze politiche che, palesemente o meno, sono animate da pulsioni xenofobe. Una legge che solleva le dure proteste dell’opposizione ma non solo. La condanna la Chiesa, perché, secondo il segretario del Pontificio consiglio per la pastorale dei migranti, porterà «dolori e difficoltà» per gli immigrati. La guarda con sospetto l’Unione Europea, che ribadisce, attraverso la Commissione, che continuerà a vigilare perché non contrasti con le normative comunitarie sulla libera circolazione dei cittadini. Resta, su tutto, il dubbio della reale efficacia di una politica migratoria che, per essere davvero tale, non può basarsi solo su un modello disciplinare esaltato dal Carroccio. Il fenomeno migratorio ha cause complesse e i flussi che lo attraversano non sono certo arginabili con populistiche misure di questo tipo. Certo, un Paese non può tenere aperte a tutti le porte, ma la logica della fortezza chiusa non lo rende affatto inespugnabile. Chi è spinto da fame e miseria non resta a morire nel suo Paese perché così ha stabilito l’Italia. Servirebbe altro. Una politica di impulso europeo, che preveda una riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo; una rivisitazione delle quote legata all’importazione di forza lavoro qualificata nei settori dove ve n’è più bisogno; un modello di integrazione culturale, che esca dalla trappola della «precarietà istituzionalizzata », nella quale sono confinati anche gli immigrati regolati nel Belpaese, e definisca i diritti e doveri dei residenti, sarebbe servita di più. L’immigrazione è un fenomeno cui guardare nel lungo periodo, ma lo spirito del tempo preme per soluzioni tanto istantanee quanto demagogiche. Tra poco ci si accorgerà che si è trattato di fatica sprecata, che le leggi-manifesto non servono a nulla. Intanto, altro prezioso tempo sarà andato perduto.
RENZO GUOLO
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Ddl Sicurezza pubblica: via libera definitivo
SENATO DELLA REPUBBLICA Giovedì 2 luglio 2009
Con 157 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti l’Aula ha dato il via libera definitivo al ddl 733-B recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. I voti di fiducia, tra ieri e oggi, sono stati 3, uno per ciascun articolo del provvedimento. Ieri – con 164 voti favorevoli, 124 contrari e 3 astenuti – l’Assemblea aveva approvato il primo articolo del ddl; la “chiama” sul secondo articolo si era invece conclusa con 162 voti favorevoli, 127 contrari e 4 astenuti. Oggi, con 161 voti favorevoli, 124 contrari e 2 astenuti l’Aula ha dato il via libera al terzo articolo.
Le dichiarazioni di voto sono state trasmesse in diretta tv. Al termine, ha avuto luogo il voto finale sull’intero provvedimento con l’approvazione definitiva.
Era stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, a porre ieri mattina la questione di fiducia sul testo. Dopo l’annuncio del Ministro il Presidente Schifani aveva convocato la Conferenza dei Capigruppo per decidere l’andamento del dibattito e delle votazioni.
La discussione in Aula era iniziata martedì 30 giugno. Relatori sono i senatori Berselli (PdL), per le parti di competenza della 2a Commissione, e Vizzini (PdL), per le parti di competenza della 1a Commissione. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia avevano concluso l’esame in sede referente il 24 giugno.
Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati erano state illustrate nella seduta delle Commissioni riunite del 26 maggio 2009. Eccone alcune:
* l’inserimento nel codice penale di una disposizione volta a prevedere la non punibilità per una serie di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato, nel caso in cui questi ultimi abbiano dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni;
* attribuzione alla competenza del giudice di pace dei procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;
* introduzione di una nuova aggravante per il reato di danneggiamento; la concessione della sospensione condizionale della pena viene subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Secondo la riformulazione della Camera dei deputati, la suddetta aggravante opererà se il fatto è commesso su “immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati”;
* introduzione nel codice penale del delitto di “impiego di minori nell’accattonaggio”;
* nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto e di rapina;
* inasprimento della pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore. La Camera ha previsto la pena dell’ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore;
* codice della strada: è previsto, nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato; è prevista inoltre la confisca amministrativa del veicolo, nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nonché, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, la sospensione della patente di guida per un anno.
Intervenendo in Aula nella seduta di martedì 30 giugno, il relatore Vizzini ha sottolineato l’importanza della norma «che rende davvero impenetrabile e duro il carcere sulla base del regime previsto dall’articolo 41-bis: infatti, sono state discusse ed approvate dall’intero Parlamento alcune modifiche nella sua attuazione, che renderanno davvero impossibile continuare a comandare dall’interno delle carceri sui territori in cui le mafie svolgono la loro drammatica attività, la quale rappresenta un cancro della società nella quale viviamo».
Da parte sua, il relatore Berselli ha evidenziato come le modifiche apportate della Camera siano «soltanto su questioni marginali» e come i cambiamenti apportati siano «migliorativi per quanto concerne le modifiche relative al codice penale».
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SICUREZZA: DDL APPROVATO DAL SENATO, ORA E’ LEGGE
2009-07-02 16:24 (ANSA)
ROMA – L’Aula del Senato ha definitivamente approvato il ddl sulla sicurezza, da oggi legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 157, quelli contrari 124 e 3 gli astenuti. Hanno votato a favore PdL, Lega Nord e MpA. Contro si sono espressi Pd, Italia dei Valori e Udc.
I PUNTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
ROMA – Chi entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commette un reato. Per avere la cittadinanza si dovrà pagare una tassa da 200 euro. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione potrà arrivare fino a sei mesi. Le ‘ronde’ diventano legali. Sono alcune delle misure del ddl sicurezza che il Senato, con il sì alla terza fiducia, ha convertito in legge.
REATO DI CLANDESTINITA’ – L’immigrazione clandestina diventa reato. L’articolo 21 del testo introduce nell’ordinamento il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. I clandestini non rischiano l’arresto, ma si vedranno infliggere un’ammenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediata. La norma rende obbligatorio denunciare i clandestini all’autorità giudiziaria tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista un’apposita deroga.
NEI CIE FINO A 180 GIORNI – L’extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno può rimanere nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 180 giorni. Fino ad oggi il periodo era di due mesi.
TASSA DI 200 EURO PER AVERE CITTADINANZA – Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa sarà fissata dai ministeri dell’ Interno e dell’Economia tra gli 80 e i 200 euro.
QUERELLE SUI ‘BIMBI INVISIBILI’ – Giuristi e politici si sono divisi sulla possibilità per le madri clandestine di riconoscere i figli nati in Italia alla luce del fatto che la clandestinità diventa reato. Secondo la maggioranza non ci sarà alcun problema, visto che una norma della Bossi-Fini dà la possibilità alle puerpere irregolari di avere un permesso di soggiorno fino al compimento del sesto mese del bambino. Secondo l’opposizione, alcune associazioni e diversi giuristi, il fatto che la clandestinità diventi reato ostacola l’applicazione ‘tout court’ del permesso di soggiorno temporaneo se non altro perché per l’ufficiale all’anagrafe scatterebbe immediato l’obbligo di denuncia. In più, per avere diritto ad ogni tipo di prestazione pubblica (come l’iscrizione all’anagrafe) si prevede che occorrano il passaporto o il permesso di soggiorno. In assenza dei due documenti il riconoscimento della prole non sarebbe dunque possibile. I bambini potrebbero diventare così adottabili.
CARCERE SE SI AFFITTA A CLANDESTINI – Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma ci deve essere un ingiusto profitto.
SI’ ALLE ‘RONDE’ – Associazioni di cittadini potranno pattugliare il territorio e segnalare alle forze dell’ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritte in elenchi e dovranno essere formate prioritariamente da ex agenti.
REGISTRO DEI ‘CLOCHARD’ – I senza fissa dimora saranno schedati in apposito registro istituito presso il Viminale.
CARCERE FINO A TRE ANNI SE SI OLTRAGGIA PUBBLICO UFFICIALE – Chi insulta un pubblico ufficiale rischia fino a 3 anni di carcere. Ma se si risarciscono agente ed Ente a cui questo appartiene, il reato si estingue. Nessuna condanna se è il pubblico ufficiale ad aver commesso atti arbitrari.
INTATTI POTERI PROCURATORE ANTIMAFIA – Li avevano limitati, ma ora si è tornati alla legge attuale. Pietro Grasso aveva chiesto che la norma del ddl cambiasse e così è stato. INASPRITO IL 41 BIS – Detenzione più lunga di altri 4 anni. Si prevedono carceri “ad hoc” per i boss preferibilmente sulle isole. Più difficile per loro comunicare anche con l’esterno.
NASCE ALBO PER BUTTAFUORI E AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – Anche i ‘gorilla’ che vigilano sulla ‘pace’ fuori da pub e discoteche dovranno avere particolari requisiti (li deciderà il Viminale) e avranno presto un loro albo. E un Albo ad hoc lo avranno anche gli amministratori giudiziari.
OBBLIGO DENUNCIA ‘PIZZO’ PER COSTRUTTORI – Per partecipare alle gare d’appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. Basterà che un pentito, anche in un altro procedimento, sostenga che ci sia stata un’estorsione senza conseguente denuncia, che l’estromissione dalla gara dell’imprenditore è assicurata.
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30-06-2009 SICUREZZA: PARTE IN AULA DEL SENATO RUSH FINALE PER IL DDL
(ASCA) – Roma, 30 giugno – E’ atteso in settimana il definitivo via libera del Senato al DDL (n.733-b) contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica, il completamento del cosiddetto ”Pacchetto sicurezza” fortemente voluto da Governo e ministro Maroni. Approvato dai senatori nel febbraio scorso, ampiamente rivisto dalla Camera che ha dato il suo via libera il 14 maggio, il provvedimento e’ stato ripresentato all’esame del Senato che ha concluso l’iter referente in Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia il 24 giugno scorso.
Da oggi, quindi, il provvedimento e’ all’ordine del giorno dell’Assemblea ed il Governo, se dovessero riproporsi con una pioggia di emendamenti le forti riserve dell’opposizione, con qualche malumore anche nella maggioranza, che hanno gia’ connotato il dibattito a Montecitorio e nelle commissioni del Senato, fara’ ricorso al voto di fiducia per giungere rapidamente al definitivo ’si’ a norme giudicate di particolare importanza come, soprattutto, l’introduzione del reato di clandestinita’, le disposizioni per il contrasto delle organizzazioni criminali, l’istituzione delle cosiddette ”ronde” e l’allungamento a 18 mesi dei termini di permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di Identificazione. Quest’ultima misura, ha piu’ volte ribadito il ministro Maroni, per avere il tempo di effettuare le identificazioni e poter, quindi, provvedere alle successive espulsioni di quanti risultino non ha avere titolo per ottenere lo status di rifugiato nel nostro Paese.
Lo stesso responsabile del Viminale ha sottolineato in questi giorni l’esigenza e l’importanza del varo definitivo di queste disposizioni che completano il ”disegno di rigore” nei confronti dei clandestini, voluto soprattutto dalla Lega Nord e condiviso da Governo e maggioranza, sin dai suoi primi passi. Un articolato quadro di disposizioni composto dal decreto legge 92, convertito in legge e pubblicato in G.U. il 25 luglio 2008, dal DDL 733, da 3 decreti legislativi contenenti modifiche ed integrazione di provvedimenti approvati dal precedente Governo per il recepimento di direttive comunitarie soprattutto in materia di ricongiungimenti familiari e di requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo. Parte integrante del ”pacchetto” e’ anche il DDL di adesione al Trattato di Prum con l’istituzione della banca dati nazionale del DNA che e’ stato nei giorni scorsi approvato definitivamente dal Senato.
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Ministero dell’Interno. MISURE LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA
Il testo del DISEGNO DI LEGGE N°733-B
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Estratti dal Disegno di legge N. 733-B:
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e`punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.
Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e`subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione e` stata disposta perche´ il permesso di soggiorno e` scaduto da piu` di sessanta giorni e non ne e` stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno e` stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e` trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento [presso un centro di identificazione ed espulsione] non puo` essere superiore a centottanta giorni.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita` per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita` del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato
LE RONDE
Art. 52. (Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)
1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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